La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha annunciato che il 25 ottobre l’aula della Camera esaminerà la nuova proposta di legge sull’eutanasia. Il testo della proposta, adottato come testo base dalle commissioni, intitolato “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” è a dir poco agghiacciante.
Cercheremo di fare un’analisi articolo per articolo e di fare delle osservazioni per ognuno di essi.
L’articolo 1 definisce la finalità della legge, ovvero quella di disciplinare la facoltà di una persona «affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». Ecco la prima contraddizione logica: si afferma che una persona in quelle condizioni possa porre “autonomamente” fine alla propria vita … richiedendo però “assistenza medica” a tal fine. Il medico, dunque, è costretto ad uccidere il paziente (l’obiezione di coscienza non è mai minimamente citata), però l’atto del paziente rimane “autonomo”.
La contraddizione viene ulteriormente confermata nell’articolo 2, dove si tenta una maldestra definizione di “morte volontaria medicalmente assistita” (il solito acronimo asettico per definire l’omicidio di un paziente) come un «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del SSN». Il tutto, chiaramente, a spese dei contribuenti, come per aborto e fecondazione artificiale, costringendo tutti i cittadini ad essere involontari cooperatori di quello che a tutti gli effetti è un delitto.
Nell’articolo 3 si descrivono i cosiddetti “paletti” per l’accesso all’eutanasia, come di consueto nella legislazione italiana, che saranno via via demoliti a colpi di sentenze dalla Corte Costituzionale (cosa già ampiamente verificatasi per l’iniqua legge 40). Ciononostante, già allo stato attuale, tali “condizioni” sono solo apparenti. Infatti, può fare richiesta chiunque sia affetto «da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili». Il verbo “ritenute” indica la volontà del legislatore di soggettivizzare completamente il grado di sofferenza. Chi ci assicura che non potrà farsi uccidere anche una persona perfettamente sana ma che “ritiene” di esser vittima di un disagio psicologico intollerabile (per lei)?
Subito l’articolo cerca di correre ai ripari, ponendo altri immaginari paletti alla pretesa eutanasica di una persona, affermando che essa debba essere anche «affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile». Che vuol dire tutto e niente. Cosa si intende per “condizione clinica irreversibile”? E l’irreversibilità è qualcosa che il legislatore considera permanente oppure suscettibile del progresso tecnologico e medico?
Infine, tale persona deve «essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». Questa frase raccoglie quel bacino di credenze magiche per le quali un ventilatore polmonare, l’alimentazione o la nutrizione, abbiano il potere di mantenere in vita qualcuno «anche se è ad un passo dalla morte» … un po’ come il sangue degli unicorni in noti romanzi. Il testo di questa legge cerca così surrettiziamente di classificare tali sostegni come “accanimento terapeutico”, pur senza mai citarlo esplicitamente, in virtù di questo loro presunto potere. Chiunque preservi ancora un minimo di buon senso sa perfettamente che si può morire anche con la presenza di sostegni vitali.
L’articolo 4 definisce requisiti e forma della richiesta eutanasica. Anche qui le contraddizioni logiche sono palesi: si afferma fin dalle prime righe che tale richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento dal paziente «con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». Dal momento che molti potrebbero lecitamente chiedersi come faccia un paziente in condizioni gravi (es. in coma) ad esprimere inequivocabilmente tale volontà, subito l’articolo corre maldestramente ai ripari affermando che: «Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà».
Probabilmente il legislatore aveva in mente quei malati di SLA che sono in grado di comunicare tramite dispositivi che convertono il movimento oculare in parole nonostante la totale paralisi muscolare. Ciononostante, esistono moltissime situazioni, completamente ignorate dal presente testo, in cui la volontà del paziente non può essere espressa ed è quindi presumibile pensare che essa venga “cristallizzata” ad un passato più o meno remoto (ad esempio tramite DAT).
L’articolo 5 definisce le “modalità” del c.d. “atto del decesso” (una nuova categoria di atti umani). Al di là di tutto è interessante notare come tale legge preveda l’istituzione di un Comitato ad hoc chiamato “Comitato per l’etica nella clinica” che «entro sette giorni dal ricevimento della richiesta del paziente deve esprimere un parere sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita». In questo articolo vediamo scritta, nero su bianco, una delle aporie più grandi della pretesa eutanasica: essa sembra fondarsi sulla “volontà libera”, sull’autodeterminazione del paziente, ma in definitiva è lo Stato (in questo caso un Comitato ad hoc istituito dallo Stato) a decidere chi può accedere e chi no all’eutanasia. Infatti, se anche definisse la possibilità di accesso alla stessa per X pazienti ed N malattie, vi sarà sempre la (N+1)esima malattia non contemplata nelle ipotesi della legge, che escluderà l’(X+1)esimo paziente affetto dalla stessa, il quale non potrà esercitare la sua tanto decantata “autodeterminazione”. Questo è il motivo per cui la retorica eutanasica si trova ad un bivio: o si ammette che siamo di fronte ad un vero e proprio omicidio di Stato, ben lontani dalla “libertà” dei singoli, oppure che arriverà il momento in cui la facoltà di richiedere l’eutanasia sarà estesa a tutti, indipendentemente dall’effettiva condizione individuale.
Il comma 8 dell’articolo 5 merita speciale menzione: si spiega, candidamente, che il decesso per morte medicalmente assistita (alias, omicidio del consenziente), è totalmente assimilabile al decesso per cause naturali. Dovremmo rimettere in discussione tutte le decisioni prese a Norimberga. Dopotutto, l’Aktion T4 nazista fu semplicemente una “causa naturale” che ha provocato tanti morti.
L’articolo 7 serve ad escludere qualsiasi persona agevoli o cooperi all’atto eutanasico dalla punibilità secondo gli articoli 580 (istigazione al suicidio) e 593 (omissione di soccorso). Tale esclusione ha persino un valore retroattivo per tutti coloro che in passato fossero stati condannati per tali reati! Questa è la logica conseguenza della sentenza che assolse Marco Cappato dopo la vicenda di dj Fabo, nonché della legge 219/17 sulle DAT (che infatti viene espressamente richiamata dall’articolo). L’articolo 8 definisce semplicemente i “doveri” del Ministero della Salute nell’attuazione di tali disposizioni di legge.
Siamo di fronte alla legittimazione definitiva dell’omicidio di Stato, nel silenzio generale persino di coloro che avrebbero dovuto tenacemente opporvisi.
Fabio Fuiano, 20 Ottobre 2021- Fonte
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